L’ordinanza del Generale Jean

che impone la realizzazione a Saluggia

del deposito nucleare di seconda categoria

(con aggiornamenti sul ricorso)

 

Il Generale Jean ha emanato una ordinanza (riportata nel seguito) che impone la costruzione a Saluggia, a 50 metri dalla Dora Baltea e a meno di due chilometri dai pozzi dell'Acquedotto del Monferrato, di un mega-deposito nucleare per i rifiuti radioattivi di seconda categoria.

Il deposito nucleare, denominato D-2 avrà un volume esterno di 21 mila metri cubi, pari a 70 appartamenti, e potrà contenere sostanze radioattive per migliaia di miliardi di Becquerel.

L'ordinanza è divenuta esecutiva dal 30 dicembre 2005.

Legambiente e Pro Natura di Saluggia e Vercelli chiedono il vostro aiuto per ricorrere contro questa ordinanza e farla annullare.

A nostro parere, le ragioni di invalidità, in breve, sono:

·      Il Commissario Generale Jean è autorizzato ad agire in deroga alle leggi italiane, ma non può assolutamente derogare dalle leggi sovranazionali.  L'ordinanza emanata dice che il deposito D-2 è opera connessa con l'impianto CEMEX che è sottoposto a VIA.  La Direttiva Europea 85/377/CEE, all'articolo 3, stabilisce che la VIA deve riguardare sia gli effetti diretti del progetto, sia quelli indiretti.  L'effetto della costruzione di un deposito nucleare grande 21.000 metri cubi non è certo marginale.  Pertanto il deposito D-2 deve essere assoggettato a VIA a seguito di normative sovranazionali, e la sua realizzazione non può essere disposta con i poteri del Generale Jean.

·      Il Generale Jean ha ricevuto i poteri di Commissario Straordinario per una serie di installazioni nucleari (Centrali nucleari e deposito Avogadro di Saluggia), ma non per l'Impianto EUREX di Saluggia e per il relativo sito, nel quale invece il deposito D-2 dovrebbe essere realizzato.

·      L'Ordinanza è stata emanata senza il preventivo parere favorevole della Commissione Tecnico Scientifica Nazionale.

·      L'ordinanza cita impegni del Parco del Po Torinese (nella cui area il Deposito nucleare D-2 sarebbe realizzato) che, secondo il Parco, non sarebbero mai stati presi.

Per il ricorso serviranno migliaia di euro: chi lo può fare è pertanto invitato a contribuire con una quota di almeno cinque euro che può essere versata sul conto corrente postale numero 

22 36 21 07

intestato a Pro Natura Torino ONLUS, Via Pastrengo 13, 10128 Torino,  con la causale "Saluggia".

La ricevuta del versamento postale consente anche la detrazione per l'IRPEF.

 

AGGIORNAMENTO

 

In data 23 febbraio 2006 lo Studio Legale dell’Avvocato Dal Piaz di Torino ha presentato il ricorso al TAR del Lazio di:

 

LEGAMBIENTE NAZIONALE;

PRO NATURA Torino;

MORICONI Enrico, in qualità di Consigliere Regionale Verdi per la Pace;

BARASSI Paola, in qualità di Consigliere Regionale Rifondazione Comunista;

DEAMBROGIO Alberto, in qualità di Consigliere Regionale Rifondazione Comunista, nonché quale legale rappresentante del Circolo PRC di Crescentino;

COMELLA Pier Giorgio, in qualità di Consigliere Regionale DS;

ROBOTTI Luca, in qualità di Consigliere Regionale e Capogruppo del Partito Comunisti Italiani;

SCAVARDA Donatella,  in proprio e quale rappresentante del Comitato Spontaneo ARCOBALENO di Rondissone;

GRECO Pietro,  in proprio e quale Segretario locale Comunisti Italiani;

LORINI Umberto, in proprio e quale Coordinatore del FORUM AMBIENTALISTA del PIEMONTE;

BRUZZESI Flavio, in proprio e quale Presidente del COMITATO NO INCENERITORE NO INQUINAMENTO di Livorno Ferraris;

 

“per l’annullamento

previa sospensione

 

dell’ordinanza in data 13-12-2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 in data 29-12-2005, del Commissario Delegato per la sicurezza dei materiali nucleari, avente ad oggetto: “Autorizzazione alla costruzione nel sito Eurex del Comune di Saluggia, delle opere connesse all’impianto Cemex”, con la quale si dispone: “In deroga, per le ragioni sopra esposte, alle già indicate norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, è autorizzata la costruzione, presso il sito Eurex  del Comune di Saluggia, delle opere connesse all’impianto di cementazione Cemex, e precisamente la costruzione di: Nuovo sistema di approvvigionamento idrico; Deposito D-2 per rifiuti solidi a bassa attività; Edificio direzione operazioni di cantiere; Edificio portineria e controllo security; Relativa viabilità (…)”, nella parte in cui prevede la realizzazione del Deposito D-2 per rifiuti radioattivi di 2^ categoria”

 

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COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

ORDINANZA 13 dicembre 2005

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302  del 29 dicembre 2005)

 

Autorizzazione   alla  costruzione  nel  sito  Eurex  del  comune  di Saluggia,

delle opere connesse all'impianto Cemex.

                       

 

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;  

Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 marzo  2003 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;  

Vista  l'OPCM  n. 3267 del 7 marzo 2003 con cui il presidente della Sogin  SpA  e'  stato  nominato  Commissario delegato per la messa in sicurezza  dei materiali nucleari (nel seguito, Commissario delegato) e dotato, a tal fine, di poteri di derogare, tra le altre, alle norme del  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alle disposizioni in materia di permesso di costruire.  

Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio  2004  di  proroga  fino  al 31 dicembre 2004 dello stato di emergenza;  

Vista l'OPCM n. 3355 del 7 maggio 2004 con cui, a parziale modifica ed  integrazione  dell'OPCM  n.  3267  del  7 marzo  2003, al fine di assicurare  la  massima  celerita'  per l'attuazione delle iniziative finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale, il Commissario delegato e' stato dotato di ulteriori poteri in deroga;  

Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo  2005  di  ulteriore  proroga  fino al 31 dicembre 2005 dello stato di emergenza;  

Considerato  che  sono  tuttora  in  corso gli interventi di natura emergenziale  necessari  a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica dei rifiuti radioattivi;  

Considerato  che  con  le  ordinanze  commissariali  n.  4, 11 e 14 rispettivamente   in   data   11 aprile  2003,  11 settembre  2003  e 12 novembre  2003  sono  state  disposte,  tra le altre, le misure di adeguamento   dell'impianto   Eurex   nel  Centro  ENEA  di  Saluggia (Vercelli)  a standard di sicurezza rispondenti alla nuova situazione di emergenza internazionale;  

Considerato   che   in   attuazione   delle  sovracitate  ordinanze commissariali n. 4 e 14 e' stata disposta la realizzazione nel Centro ENEA  di  Saluggia,  a  cura  del «Soggetto attuatore» Sogin SpA (nel seguito,   Sogin),   dell'impianto   di   condizionamento   a   mezzo cementazione   (impianto   Cemex)  dei  rifiuti  radioattivi  liquidi stoccati presso l'impianto Eurex attualmente in gestione alla Sogin; 

Considerato  che  in  data  5 novembre 2004 il «Soggetto attuatore» Sogin ha presentato al comune di Saluggia la domanda, corredata dalla prescritta  documentazione,  diretta  al  rilascio  del  permesso  di costruire  l'impianto  Cemex  e  le altre opere ad esso connesse (tra cui,  in  particolare: 

Deposito  D-3  per  rifiuti  solidi  ad  alta attivita',  direttamente integrato nell'impianto Cemex;

Nuovo sistema di approvvigionamento idrico;

Deposito D-2 per rifiuti solidi a bassa attivita'; 

Waste  Management Facility;

Edificio direzione operazioni di  cantiere; 

Edificio  portineria  e  controllo  security;

relativa viabilita);  

Considerato  che  con  nota  in data 25 novembre 2004 il competente Ufficio tecnico del comune di Saluggia ha comunicato che l'intervento di  cui  alla  richiesta  del  permesso  di  costruire  risultava non compatibile  con  le  norme del vigente piano regolatore generale del comune,   trattandosi   di   nuova   costruzione  non  ammessa  dalla prescrizione  normativa  di  zona;  che tuttavia era intenzione dello stesso  Ufficio  di richiedere al consiglio comunale l'autorizzazione al rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici; che il permesso di costruire sarebbe stato comunque subordinato alla stipula di  Convenzione  urbanistica  mirata  alla definizione delle opere di urbanizzazione a carico della Sogin;  

Considerato  che  con  la stessa nota 25 novembre 2004 il comune di Saluggia  ha  richiesto  di integrare la documentazione trasmessa con prova  del  possesso  di  valido  titolo per l'esecuzione dei lavori, nonche'  di fornire altre precisazioni in ordine all'area interessata dalla costruzione e alle caratteristiche degli edifici esistenti e di quelli in progetto;  

Considerato  che la Sogin ha provveduto con nota 17 dicembre 2004 a fornire  i  chiarimenti richiesti in ordine alla piena disponibilita' dell'area  e con nota 20 dicembre 2004 ha trasmesso la documentazione integrativa  in  ordine alle altre richieste formulate dal comune con la citata nota del 25 novembre 2004;  

Considerato che il comune nella indicata nota del 25 novembre 2004, aveva  altresi'  comunicato che il rilascio del permesso di costruire sarebbe  stato  comunque  condizionato  alla  stipula  di Convenzione urbanistica per la definizione delle opere di urbanizzazione a carico della  Sogin e che lo schema di Convenzione predisposto dal comune ed accettato  dalla  Sogin  con  alcune  modifiche  non  e' stato ancora portato   all'esame   del  consiglio  comunale  di  Saluggia  per  la prescritta approvazione;

Considerato altresi' che il comune di Saluggia con deliberazione n. 30 del 7 luglio 2005 ha approvato il progetto di variante parziale al Piano  regolatore  generale del comune al fine di eliminare l'attuale incompatibilita'  con  gli  interventi  progettati  da  Sogin ma che, nonostante  con  nota  5 agosto  2005 la Sogin abbia trasmesso a tale comune  il  progetto  complessivo  delle  opere per far verificare la compatibilita'  di queste con il progetto di variante approvato, tale variante  non  e'  stata  ancora definitivamente approvata dal comune medesimo;  

Considerato  che  sono  trascorsi  inutilmente  i  termini  fissati dall'art.  20  del  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n. 380, per l'emanazione del provvedimento finale da parte del comune   di   Saluggia   e   deve   percio'   ritenersi   formato  il silenzio/rifiuto sulla domanda del permesso di costruire;  

Ritenuta la improrogabile necessita' e l'urgenza di dare attuazione alle misure di sicurezza gia' disposte con le ordinanze commissariali sopra   citate,   provvedendo   alla  costruzione  delle  sole  opere prioritarie    o    comunque    indispensabili   alla   realizzazione dell'impianto  Cemex  nel sito Eurex di Saluggia, e precisamente alla costruzione  di: nuovo sistema di approvvigionamento idrico; Deposito D-2   per  rifiuti  solidi  a  bassa  attivita';  edificio  direzione operazioni  di  cantiere;  edificio  portineria e controllo security; relativa viabilita';  

Considerato  che  si  tratta  di  interventi  di primario interesse pubblico  in  quanto  diretti  ad  attuare  la  messa in sicurezza di materiali  radioattivi salvaguardando la salute della collettivita' e sono  percio'  comprese tra le misure speciali di emergenza dirette a tutelare l'interesse essenziale della sicurezza dello Stato;  

Ritenuto  altresi'  che  la  realizzazione  delle  opere  anzidette costituisce  intervento  gia'  ritenuto  adeguato  dalla  Commissione tecnico  scientifica  ex  OPCM  3267/2003  ed  OPCM 3355/2004 con sua delibera  14 giugno  2004,  ribadita dalla medesima Commissione nella risoluzione adottata il 30 maggio 2005, nonche' nella risoluzione del 23 settembre  2005  con  riferimento  alla necessita' di eliminare le criticita' residue anche con riferimento al fenomeno terroristico;  

Attesa  pertanto  la necessita' e l'urgenza di emanare, avvalendosi dei  poteri  di  deroga concessi con le citate OPCM n. 3267 e n. 3355 rispettivamente   del   7 marzo   2003   e   del  7 maggio  2004,  il provvedimento  di  autorizzazione  a  favore del «Soggetto attuatore» Sogin  alla  realizzazione  del suindicato intervento emergenziale in deroga   alle  disposizioni  in  materia  di  permesso  di  costruire contenute  nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e, in particolare, alle norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13   e   16,   che  rispettivamente  individuano  gli  interventi  di trasformazione  urbanistica  subordinati al permesso di costruire, la titolarita'  dello  stesso,  i  presupposti,  la  competenza  per  il rilascio,  nonche'  le  modalita'  e i tempi della corresponsione del contributo di costruzione;  

Considerato  che  non  essendo  stata  ancora approvata la variante parziale  al  piano  regolatore generale del comune di Saluggia, vige attualmente  il  divieto  di ogni nuova costruzione nella zona ove e' posto  l'impianto  Eurex,  sicche' per realizzare gli impianti di cui trattasi  occorre  procedere  in  deroga  alle prescrizioni del piano regolatore  generale,  come  previsto  dall'art.  14  del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;  

Considerato  che le sopraindicate esigenze di necessita' ed urgenza non  consentono di seguire la ordinaria procedura per il rilascio del permesso  di  costruire in deroga agli strumenti urbanistici prevista dall'art.  14  del  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, atteso che l'Ufficio tecnico del comune di Saluggia non ha  dato  seguito al proposito di sottoporre al consiglio comunale la richiesta  di  autorizzazione  al  rilascio del permesso in deroga al piano  regolatore  generale  e  la  relativa  procedura  non ha avuto percio'   ancora  inizio  e  che,  pertanto,  e'  indispensabile  che l'autorizzazione   alla   realizzazione   del  suindicato  intervento emergenziale,  esercitando il potere in tal senso concesso dal citato art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  sia  rilasciata  in deroga al vigente piano regolatore generale del  comune  di  Saluggia,  con  ordinanza commissariale e percio' in difformita'  dalla  competenza  e  dalla  procedura di cui alla norma stessa che prevede la deliberazione del consiglio comunale;  

Considerato che non si rinvengono motivi per sottrarre l'intervento al  contributo  di  costruzione,  ma  occorre consentire al comune di Saluggia  in  deroga  all'art.  16  del  decreto del Presidente della Repubblica  6 giugno  2001, n. 380, di determinarlo con provvedimento diverso dal permesso di costruire;

Considerato  che  la  Sogin  ha  presentato  all'APAT i Rapporti di progetto  particolareggiato  (RPP)  relativi alle opere da realizzare (in  data  14 febbraio  2005  il  RPP  relativo  al  nuovo sistema di approvvigionamento  idrico; in data 19 aprile 2005 quello relativo al Deposito  D-2;  in  data 14 luglio 2005 quello riguardante l'impianto Cemex  e  le  restanti  opere  connesse,  ad  eccezione  della  Waste Management Facility);  

Considerato  che  l'intervento  in questione non rientra tra quelli contemplati   dalla   legge   regionale   14 dicembre   1998,  n.  40 «Disposizioni concernenti la compatibilita' ambientale e le procedure di valutazione»;  

Considerato   che  con  deliberazione  n.  75  del  14 giugno  2001 dell'Autorita' di bacino del fiume Po, il sito Enea-Eurex di Saluggia e'  stato  escluso  dall'applicazione  delle  norme di attuazione del piano stralcio delle fasce fluviali, ferma restando l'applicazione di tali  norme  per  quando  sara' stata completata la bonifica del sito stesso;  

Considerato che il comune di Saluggia ha provveduto a richiedere il parere  dell'Ente  di  gestione del sistema delle aree protette della fascia  fluviale  del  Po-Tratto  torinese  e  che  il rappresentante dell'Ente,  nella  riunione  tenutasi  il  2 dicembre 2005 dinanzi al prefetto  di  Vercelli,  ha  riconosciuto  la  necessita' e l'urgenza dell'emanazione  dell'ordinanza  commissariale di autorizzazione alla costruzione  delle  infrastrutture  in  questione,  impegnando l'Ente stesso  alla  formalizzazione  nel  piu'  breve  tempo  possibile del richiesto parere;  

Ritenuto  che  con  tali espliciti riconoscimento e impegno si deve intendere  manifestata  la piena adesione all'ordinanza commissariale in questione, mancando soltanto la mera formalizzazione del richiesto parere;  

Considerato  infine che le costruende infrastrutture sono collocate internamente  all'opera  di  protezione  idraulica  dell'area Enea di Saluggia  recentemente  realizzata  e  che  quindi  non possono avere alcuna incidenza sul regime idraulico del fiume Dora Baltea;  

Ritenuto  che  ove,  successivamente alla emanazione della presente ordinanza  ed entro il 31 gennaio 2006, secondo l'impegno formalmente assunto  dal sindaco del comune di Saluggia nella citata riunione del 2 dicembre 2005 dinanzi il prefetto di Vercelli, dovesse sopravvenire la   definitiva   approvazione   della  variante  parziale  al  piano regolatore  generale del comune di Saluggia e il conseguente rilascio del  richiesto  permesso  di  costruire  o,  comunque, il permesso di costruire in deroga al piano regolatore generale, si provvedera' alla revoca con effetto «ex nunc» della ordinanza stessa;  

Sentita  la  regione  Piemonte, come previsto dall'art. 1, comma 4, dell'OPCM  3267/2003,  che ha espresso parere favorevole con delibera di giunta adottata nell'adunanza del 17 ottobre 2005;  

Visto  il  parere  reso  dalla  commissione tecnico scientifica che nella  seduta  del  28 ottobre  2005  ha ribadito la legittimita' del ricorso ad iniziative autoritative da parte del Commissario delegato, laddove strettamente necessario; 

Ritenuto  che  il  rilascio al «Soggetto attuatore» del permesso di costruire  in  deroga  relativamente  ai  soli impianti costituiti da nuovo  sistema di approvvigionamento idrico, Deposito D-2 per rifiuti solidi  a bassa attivita', edificio direzione operazioni di cantiere, edificio  portineria  e  controllo security, relativa viabilita', non sia  in  contrasto  con  il citato parere in quanto trattasi di opere prioritarie  rispetto  alla  costruzione  dell'impianto Cemex, per il quale  effettivamente  il rilascio del permesso di costruire potrebbe ora  apparire  non  attuale,  atteso che esso diverra' indispensabile soltanto   quando   saranno  realizzate  le  infrastrutture  ad  esso preordinate;                              

Dispone:

In  deroga,  per le ragioni sopra esposte, alle gia' indicate norme di  cui  agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 del decreto del Presidente della   Repubblica   6 giugno   2001,   n.  380,  e'  autorizzata  la costruzione, presso il sito Eurex del comune di Saluggia, delle opere connesse  all'impianto  di  cementazione  Cemex,  e  precisamente  la costruzione  di:

Nuovo sistema di approvvigionamento idrico;

Deposito D-2   per  rifiuti  solidi  a  bassa  attivita'; 

Edificio  direzione operazioni  di  cantiere; 

Edificio  portineria e controllo security;

Relativa viabilita', sull'immobile distinto al NCT Foglio 32, mappali n.  30  e  455 (ex n. 452, 450, 448, 446, 444); Foglio 31, mappali n. 165,  252, 257 e 267; Foglio 30, mappale n. 237, di cui al progetto e alla  annessa  documentazione,  che  qui  si allega, presentati dalla Sogin  al comune medesimo a corredo della domanda per il rilascio del permesso di costruire;  

In  esercizio  del  potere concesso dall'art. 14 del citato decreto del  Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ma in deroga alla  procedura e alla competenza ivi previste, l'autorizzazione alla costruzione  delle opere di cui trattasi e' data in deroga al vigente piano regolatore generale del comune di Saluggia;  

La  realizzazione  delle  suddette  opere  e'  a  cura della Sogin, «Soggetto   attuatore»,   titolare   della   licenza   di   esercizio dell'impianto   Eurex,   nel  rispetto  delle  prescrizioni  disposte dall'APAT in sede di autorizzazione;  

La   Sogin  e'  tenuta  a  richiedere  al  comune  di  Saluggia  la determinazione  del contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e  19  del  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,   con  l'indicazione  dei  termini  e  delle  modalita'  per  la corresponsione  della  quota  di  contributo  relativa  agli oneri di urbanizzazione  e  di  quella  relativa al costo di costruzione, onde attenervisi;  

La  presente  ordinanza  vale  a  tutti  gli effetti di legge quale «permesso  di  costruire»  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica  6 giugno  2001,  n.  380  e, pertanto, comporta il totale esonero del «Soggetto attuatore» Sogin, dei suoi amministratori e dei suoi  tecnici  dalle responsabilita' previste in difetto del permesso comunale di costruire;  

La  presente  ordinanza  verra'  revocata  con effetto «ex nunc» se interverra' entro il 31 gennaio 2006 il rilascio, da parte del comune di Saluggia, del permesso di costruire richiesto dalla Sogin;  

La  presente  ordinanza  viene trasmessa al comune di Saluggia, per gli  adempimenti  di cui all'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  alla  provincia  di Vercelli, alla regione Piemonte, nonche'  a  tutti  gli altri enti coinvolti nell'iter autorizzativo e alle amministrazioni centrali e periferiche competenti;  

La  presente  ordinanza  viene  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana, ai sensi del gia' citato art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con omissione degli allegati.  

La  presente  ordinanza e' esecutiva dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    

Roma, 13 dicembre 2005    

Il commissario delegato: Jean