L’ordinanza del
Generale Jean
che impone la realizzazione a
Saluggia
del deposito nucleare di seconda
categoria
(con
aggiornamenti sul ricorso)
Il
Generale Jean ha emanato una ordinanza (riportata nel
seguito) che impone la costruzione a Saluggia, a 50 metri dalla Dora Baltea e a
meno di due chilometri dai pozzi dell'Acquedotto del Monferrato, di un
mega-deposito nucleare per i rifiuti radioattivi di seconda categoria.
Il
deposito nucleare, denominato D-2 avrà un volume esterno di 21 mila metri cubi,
pari a 70 appartamenti, e potrà contenere sostanze radioattive per migliaia di
miliardi di Becquerel.
L'ordinanza
è divenuta esecutiva dal 30 dicembre 2005.
Legambiente e Pro Natura di Saluggia e Vercelli chiedono il vostro aiuto
per ricorrere contro questa ordinanza e farla
annullare.
A
nostro parere, le ragioni di invalidità, in breve,
sono:
·
Il Commissario
Generale Jean è autorizzato ad agire in deroga alle leggi italiane, ma non può
assolutamente derogare dalle leggi
sovranazionali. L'ordinanza emanata dice
che il deposito D-2 è opera connessa con l'impianto CEMEX che
è sottoposto a VIA. La Direttiva Europea 85/377/CEE, all'articolo 3, stabilisce
che la VIA deve riguardare sia gli effetti diretti del progetto, sia quelli
indiretti. L'effetto della costruzione
di un deposito nucleare grande 21.000 metri cubi non è certo marginale. Pertanto il deposito D-2 deve essere
assoggettato a VIA a seguito di normative sovranazionali, e la sua realizzazione non può essere disposta con i poteri del
Generale Jean.
·
Il Generale
Jean ha ricevuto i poteri di Commissario Straordinario per una serie di installazioni nucleari (Centrali nucleari e deposito
Avogadro di Saluggia), ma non per l'Impianto EUREX di Saluggia e per il
relativo sito, nel quale invece il deposito D-2 dovrebbe essere realizzato.
·
L'Ordinanza è
stata emanata senza il preventivo parere favorevole della
Commissione Tecnico Scientifica Nazionale.
· L'ordinanza cita impegni del Parco del Po Torinese
(nella cui area il Deposito nucleare D-2 sarebbe realizzato) che, secondo il
Parco, non sarebbero mai stati presi.
Per il ricorso serviranno migliaia di euro: chi lo
può fare è pertanto invitato a contribuire con una quota di almeno cinque euro
che può essere versata sul conto corrente postale numero
22 36 21 07
intestato a Pro Natura Torino ONLUS, Via
Pastrengo 13, 10128 Torino, con la
causale "Saluggia".
La ricevuta del versamento postale consente anche la detrazione per
l'IRPEF.
AGGIORNAMENTO
In data 23 febbraio 2006 lo
Studio Legale dell’Avvocato Dal Piaz di Torino ha presentato il ricorso al TAR
del Lazio di:
LEGAMBIENTE
NAZIONALE;
PRO
NATURA Torino;
MORICONI
Enrico, in qualità di Consigliere Regionale Verdi per
la Pace;
BARASSI
Paola, in qualità di Consigliere Regionale
Rifondazione Comunista;
DEAMBROGIO
Alberto, in qualità di Consigliere Regionale
Rifondazione Comunista, nonché quale legale rappresentante del Circolo PRC di
Crescentino;
COMELLA
Pier Giorgio, in qualità di Consigliere Regionale DS;
ROBOTTI
Luca, in qualità di Consigliere Regionale e Capogruppo
del Partito Comunisti Italiani;
SCAVARDA
Donatella, in proprio e quale
rappresentante del Comitato Spontaneo ARCOBALENO di Rondissone;
GRECO
Pietro, in proprio e quale Segretario
locale Comunisti Italiani;
LORINI
Umberto, in proprio e quale Coordinatore del FORUM AMBIENTALISTA del PIEMONTE;
BRUZZESI
Flavio, in proprio e quale Presidente del COMITATO NO INCENERITORE NO
INQUINAMENTO di Livorno Ferraris;
“per l’annullamento
previa
sospensione
dell’ordinanza
in data 13-12-2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 in data
29-12-2005, del Commissario Delegato per la sicurezza dei materiali nucleari,
avente ad oggetto: “Autorizzazione alla costruzione nel sito Eurex del Comune
di Saluggia, delle opere connesse all’impianto Cemex”, con la quale si dispone:
“In deroga, per le ragioni sopra esposte, alle già indicate norme di cui agli
articoli 10, 11, 12, 13 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è autorizzata la
costruzione, presso il sito Eurex del
Comune di Saluggia, delle opere connesse all’impianto di cementazione Cemex, e
precisamente la costruzione di: Nuovo sistema di approvvigionamento idrico;
Deposito D-2 per rifiuti solidi a bassa attività; Edificio direzione operazioni
di cantiere; Edificio portineria e controllo security; Relativa viabilità (…)”,
nella parte in cui prevede
la realizzazione del Deposito D-2 per rifiuti radioattivi di 2^ categoria”
_________________________________
COMMISSARIO DELEGATO
PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI
ORDINANZA 13
dicembre 2005
(pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29
dicembre 2005)
Autorizzazione alla
costruzione nel sito
Eurex del comune
di Saluggia,
delle opere connesse
all'impianto Cemex.
IL COMMISSARIO
DELEGATO
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7
marzo 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Lazio, Campania,
Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;
Vista l'OPCM
n. 3267 del 7 marzo 2003 con cui il presidente della Sogin SpA e' stato
nominato Commissario delegato per
la messa in sicurezza dei materiali
nucleari (nel seguito, Commissario delegato) e dotato, a tal fine, di poteri di
derogare, tra le altre, alle norme del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, limitatamente alle disposizioni in materia di permesso di costruire.
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7
maggio 2004 di
proroga fino al 31 dicembre 2004 dello stato di emergenza;
Vista l'OPCM n. 3355 del 7 maggio 2004
con cui, a parziale modifica ed
integrazione dell'OPCM n. 3267 del 7
marzo 2003, al fine di assicurare la
massima celerita' per l'attuazione delle iniziative finalizzate
a fronteggiare la situazione emergenziale, il Commissario delegato e' stato
dotato di ulteriori poteri in deroga;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4
marzo 2005 di ulteriore proroga
fino al 31 dicembre 2005 dello stato di emergenza;
Considerato che
sono tuttora in
corso gli interventi di natura emergenziale necessari
a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica dei rifiuti
radioattivi;
Considerato che
con le ordinanze
commissariali n. 4, 11 e 14 rispettivamente in
data 11 aprile 2003,
11 settembre 2003 e 12 novembre
2003 sono state
disposte, tra le altre, le misure
di adeguamento
dell'impianto Eurex nel
Centro ENEA di
Saluggia (Vercelli) a standard di
sicurezza rispondenti alla nuova situazione di emergenza internazionale;
Considerato che
in attuazione delle
sovracitate ordinanze
commissariali n. 4 e 14 e' stata disposta la realizzazione nel Centro ENEA di
Saluggia, a cura
del «Soggetto attuatore» Sogin SpA (nel seguito, Sogin),
dell'impianto di condizionamento a mezzo cementazione (impianto
Cemex) dei rifiuti
radioattivi liquidi stoccati
presso l'impianto Eurex attualmente in gestione alla Sogin;
Considerato che
in data 5 novembre 2004 il «Soggetto attuatore» Sogin
ha presentato al comune di Saluggia la domanda, corredata dalla prescritta documentazione, diretta
al rilascio del
permesso di costruire l'impianto
Cemex e le altre opere ad esso
connesse (tra cui, in particolare:
Deposito D-3
per rifiuti solidi
ad alta attivita', direttamente integrato nell'impianto Cemex;
Nuovo sistema di approvvigionamento
idrico;
Deposito D-2 per rifiuti solidi a bassa
attivita';
Waste
Management Facility;
Edificio direzione operazioni di cantiere;
Edificio portineria
e controllo security;
relativa
viabilita);
Considerato che
con nota in data 25 novembre 2004 il competente
Ufficio tecnico del comune di Saluggia ha comunicato che l'intervento di cui
alla richiesta del
permesso di costruire
risultava non compatibile con
le norme del vigente piano
regolatore generale del comune,
trattandosi di nuova
costruzione non ammessa
dalla prescrizione normativa di
zona; che tuttavia era intenzione
dello stesso Ufficio di richiedere al consiglio comunale
l'autorizzazione al rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici;
che il permesso di costruire sarebbe stato comunque subordinato alla stipula
di Convenzione urbanistica
mirata alla definizione delle
opere di urbanizzazione a carico della Sogin;
Considerato che
con la stessa nota 25 novembre
2004 il comune di Saluggia ha richiesto
di integrare la documentazione trasmessa con prova del
possesso di valido
titolo per l'esecuzione dei lavori, nonche' di fornire altre precisazioni in ordine all'area interessata dalla costruzione e alle
caratteristiche degli edifici esistenti e di quelli in progetto;
Considerato che la Sogin ha provveduto con nota 17
dicembre 2004 a fornire i chiarimenti richiesti in
ordine alla piena disponibilita' dell'area e con nota 20 dicembre 2004 ha trasmesso la
documentazione integrativa in ordine alle altre richieste formulate dal
comune con la citata nota del 25 novembre 2004;
Considerato che il comune nella indicata nota del 25 novembre 2004, aveva altresi'
comunicato che il rilascio del permesso di costruire sarebbe stato
comunque condizionato alla
stipula di Convenzione
urbanistica per la definizione delle opere di urbanizzazione a carico
della Sogin e che lo schema di
Convenzione predisposto dal comune ed accettato
dalla Sogin con
alcune modifiche non e'
stato ancora portato all'esame del
consiglio comunale di
Saluggia per la prescritta approvazione;
Considerato altresi' che il comune di
Saluggia con deliberazione n. 30 del 7 luglio 2005 ha approvato il progetto di
variante parziale al Piano
regolatore generale del comune al
fine di eliminare l'attuale incompatibilita'
con gli interventi
progettati da Sogin ma che, nonostante con
nota 5 agosto 2005 la Sogin abbia trasmesso a tale
comune il progetto
complessivo delle opere per far verificare la
compatibilita' di queste con il progetto
di variante approvato, tale variante
non e' stata
ancora definitivamente approvata dal comune medesimo;
Considerato che
sono trascorsi inutilmente
i termini fissati dall'art. 20
del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per
l'emanazione del provvedimento finale da parte del comune di
Saluggia e deve
percio' ritenersi formato
il silenzio/rifiuto sulla domanda del permesso di costruire;
Ritenuta la improrogabile
necessita' e l'urgenza di dare attuazione alle misure di sicurezza gia'
disposte con le ordinanze commissariali sopra
citate, provvedendo alla
costruzione delle sole
opere prioritarie o comunque
indispensabili alla realizzazione dell'impianto Cemex
nel sito Eurex di Saluggia, e precisamente alla costruzione di: nuovo sistema di approvvigionamento
idrico; Deposito D-2 per rifiuti
solidi a bassa
attivita'; edificio direzione operazioni di cantiere; edificio
portineria e controllo security; relativa viabilita';
Considerato che
si tratta di interventi di primario interesse pubblico in
quanto diretti ad
attuare la messa in sicurezza di materiali radioattivi salvaguardando la salute della
collettivita' e sono percio' comprese tra le misure speciali di emergenza
dirette a tutelare l'interesse essenziale della sicurezza dello Stato;
Ritenuto altresi'
che la realizzazione
delle opere anzidette costituisce intervento
gia' ritenuto adeguato
dalla Commissione tecnico scientifica
ex OPCM 3267/2003
ed OPCM 3355/2004 con sua
delibera 14 giugno 2004,
ribadita dalla medesima Commissione nella risoluzione adottata il 30
maggio 2005, nonche' nella risoluzione del 23 settembre 2005
con riferimento alla necessita' di eliminare le criticita'
residue anche con riferimento al fenomeno terroristico;
Attesa
pertanto la necessita' e
l'urgenza di emanare, avvalendosi dei
poteri di deroga concessi con le citate
OPCM n. 3267 e n. 3355 rispettivamente
del 7 marzo 2003
e del 7 maggio
2004, il provvedimento di
autorizzazione a favore del «Soggetto attuatore» Sogin alla realizzazione del
suindicato intervento emergenziale in deroga
alle disposizioni in
materia di permesso
di costruire contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 e, in particolare, alle norme di cui agli articoli 10, 11,
12, 13 e 16,
che rispettivamente individuano
gli interventi di trasformazione urbanistica
subordinati al permesso di costruire, la titolarita' dello
stesso, i presupposti,
la competenza per il
rilascio, nonche' le
modalita' e i tempi della
corresponsione del contributo di costruzione;
Considerato che non essendo
stata ancora approvata la
variante parziale al piano
regolatore generale del comune di Saluggia, vige attualmente il
divieto di ogni nuova costruzione
nella zona ove e' posto l'impianto Eurex,
sicche' per realizzare gli impianti di cui trattasi occorre
procedere in deroga
alle prescrizioni del piano regolatore
generale, come previsto
dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380;
Considerato che le sopraindicate esigenze di necessita'
ed urgenza non consentono di seguire la ordinaria procedura per il rilascio del permesso di
costruire in deroga agli strumenti urbanistici prevista dall'art. 14
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, atteso che l'Ufficio tecnico del comune di Saluggia non ha dato
seguito al proposito di sottoporre al consiglio comunale la
richiesta di autorizzazione al
rilascio del permesso in deroga al piano
regolatore generale e
la relativa procedura
non ha avuto percio' ancora inizio
e che, pertanto,
e' indispensabile che l'autorizzazione alla
realizzazione del suindicato
intervento emergenziale,
esercitando il potere in tal senso concesso dal citato art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia
rilasciata in deroga al vigente
piano regolatore generale del comune di
Saluggia, con ordinanza commissariale e percio' in
difformita' dalla competenza
e dalla procedura di cui alla norma stessa che
prevede la deliberazione del consiglio comunale;
Considerato che non si rinvengono
motivi per sottrarre l'intervento al
contributo di costruzione,
ma occorre consentire al comune
di Saluggia in deroga
all'art. 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, di determinarlo con provvedimento diverso dal permesso di
costruire;
Considerato che
la Sogin ha
presentato all'APAT i Rapporti di
progetto particolareggiato (RPP)
relativi alle opere da realizzare (in
data 14 febbraio 2005
il RPP relativo al
nuovo sistema di approvvigionamento
idrico; in data 19 aprile 2005 quello relativo al Deposito D-2;
in data 14 luglio 2005 quello
riguardante l'impianto Cemex e le
restanti opere connesse,
ad eccezione della
Waste Management Facility);
Considerato che
l'intervento in questione non
rientra tra quelli contemplati dalla legge
regionale 14 dicembre 1998,
n. 40 «Disposizioni
concernenti la compatibilita' ambientale e le procedure di valutazione»;
Considerato che
con deliberazione n. 75 del 14
giugno 2001 dell'Autorita' di bacino del
fiume Po, il sito Enea-Eurex di Saluggia e'
stato escluso dall'applicazione delle
norme di attuazione del piano stralcio delle
fasce fluviali, ferma restando l'applicazione di tali norme
per quando sara' stata completata la bonifica del sito
stesso;
Considerato che il comune di Saluggia ha provveduto a
richiedere il parere dell'Ente di
gestione del sistema delle aree protette della fascia fluviale
del Po-Tratto torinese
e che il rappresentante dell'Ente, nella
riunione tenutasi il 2
dicembre 2005 dinanzi al prefetto di Vercelli,
ha riconosciuto la
necessita' e l'urgenza dell'emanazione
dell'ordinanza commissariale di
autorizzazione alla costruzione
delle infrastrutture in
questione, impegnando l'Ente
stesso alla formalizzazione nel
piu' breve tempo
possibile del richiesto parere;
Ritenuto che con tali espliciti
riconoscimento e impegno si deve intendere manifestata
la piena adesione all'ordinanza commissariale in questione, mancando
soltanto la mera formalizzazione del richiesto parere;
Considerato infine che le costruende infrastrutture sono
collocate internamente all'opera di
protezione idraulica dell'area Enea di Saluggia recentemente
realizzata e che
quindi non possono avere alcuna incidenza sul regime idraulico del fiume Dora
Baltea;
Ritenuto che
ove, successivamente
alla emanazione della presente ordinanza
ed entro il 31 gennaio 2006, secondo l'impegno formalmente assunto dal sindaco del comune di Saluggia nella
citata riunione del 2 dicembre 2005 dinanzi il prefetto di Vercelli, dovesse
sopravvenire la definitiva approvazione della
variante parziale al
piano regolatore generale del comune
di Saluggia e il conseguente rilascio del
richiesto permesso di
costruire o, comunque, il permesso di costruire in deroga
al piano regolatore generale, si provvedera' alla revoca con effetto «ex nunc»
della ordinanza stessa;
Sentita
la regione Piemonte, come previsto dall'art.
1, comma 4, dell'OPCM
3267/2003, che ha espresso parere
favorevole con delibera di giunta adottata nell'adunanza del 17 ottobre
2005;
Visto il parere
reso dalla commissione tecnico scientifica che
nella seduta del 28
ottobre 2005 ha ribadito la legittimita' del ricorso ad
iniziative autoritative da parte del Commissario delegato, laddove strettamente
necessario;
Ritenuto che
il rilascio al «Soggetto
attuatore» del permesso di costruire in deroga
relativamente
ai soli impianti
costituiti da nuovo sistema di
approvvigionamento idrico, Deposito D-2 per rifiuti solidi a bassa attivita', edificio direzione
operazioni di cantiere, edificio
portineria e controllo security, relativa viabilita', non
sia in
contrasto con il citato parere in quanto trattasi di opere
prioritarie rispetto alla
costruzione dell'impianto Cemex,
per il quale effettivamente il rilascio del permesso di costruire
potrebbe ora apparire non
attuale, atteso che esso diverra'
indispensabile soltanto quando saranno
realizzate le infrastrutture ad
esso preordinate;
Dispone:
In
deroga, per le ragioni sopra
esposte, alle gia' indicate norme di
cui agli articoli 10, 11, 12, 13
e 16 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n.
380, e' autorizzata
la costruzione, presso il sito Eurex del comune di Saluggia, delle opere connesse all'impianto
di cementazione Cemex,
e precisamente la costruzione di:
Nuovo sistema di approvvigionamento
idrico;
Deposito D-2 per rifiuti
solidi a bassa
attivita';
Edificio direzione operazioni di
cantiere;
Edificio portineria e controllo security;
Relativa viabilita', sull'immobile
distinto al NCT Foglio 32, mappali n.
30 e 455 (ex n. 452, 450, 448, 446, 444); Foglio
31, mappali n. 165, 252, 257 e 267;
Foglio 30, mappale n. 237, di cui al progetto e alla annessa documentazione, che
qui si allega, presentati dalla
Sogin al comune medesimo a corredo della
domanda per il rilascio del permesso di costruire;
In
esercizio del potere concesso dall'art. 14 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, ma in deroga alla
procedura e alla competenza ivi previste, l'autorizzazione alla
costruzione delle opere di cui trattasi
e' data in deroga al vigente piano regolatore generale del comune di
Saluggia;
La
realizzazione delle suddette
opere e' a cura
della Sogin, «Soggetto attuatore»,
titolare della licenza
di esercizio
dell'impianto Eurex, nel
rispetto delle prescrizioni
disposte dall'APAT in sede di autorizzazione;
La
Sogin e' tenuta
a richiedere al
comune di Saluggia
la determinazione del contributo
di costruzione di cui agli articoli 16 e
19 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, con l'indicazione
dei termini e
delle modalita' per la
corresponsione della quota
di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione e
di quella relativa al costo di costruzione, onde
attenervisi;
La
presente ordinanza vale
a tutti gli effetti di legge quale «permesso di
costruire» ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n.
380 e, pertanto, comporta il totale
esonero del «Soggetto attuatore» Sogin, dei suoi amministratori e dei suoi tecnici
dalle responsabilita' previste in difetto del permesso comunale di
costruire;
La
presente ordinanza verra' revocata con effetto «ex nunc» se interverra' entro il
31 gennaio 2006 il rilascio, da parte del comune di Saluggia, del permesso di
costruire richiesto dalla Sogin;
La
presente ordinanza viene trasmessa al
comune di Saluggia, per gli
adempimenti di cui all'art. 5,
comma 6, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, alla
provincia di Vercelli, alla
regione Piemonte, nonche' a tutti
gli altri enti coinvolti nell'iter autorizzativo e alle amministrazioni
centrali e periferiche competenti;
La
presente ordinanza viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, ai sensi del
gia' citato art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con
omissione degli allegati.
La
presente ordinanza e' esecutiva
dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2005
Il commissario delegato: Jean