Legambiente Vercelli ONLUS di Volontariato - P.za Cesare Battisti - 13100 Vercelli

Pro Natura - Gruppo “Salix alba” - Via Faldella,1 - 13040 Saluggia

 

 

 

 

Al               Sindaco,              

al                Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico

del Comune di Saluggia

 

 

 

Oggetto:         Osservazioni e proposte nel pubblico interesse, ai sensi della LR 56/1977, alla Variante parziale al Piano Regolatore del Comune Saluggia (VC), relativa al centro ENEA, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 7 luglio 2005

 

In merito alla Variante in oggetto, le associazioni ambientaliste Legambiente Vercelli, ONLUS di Volontariato, e Pro Natura, Gruppo Salix alba di Saluggia, competenti per territorio, interessate alla tutela della salute e dell’ambiente, presentano le seguenti osservazioni e proposte.

--  Osservazione preliminare.

Il Piano Regolatore Generale Comunale di Saluggia vigente risulta agli scriventi costituito inscindibilmente da una serie di documenti specificati dettagliatamente nella deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 30 ottobre 2000, numero 3-1167 con la quale è stata approvata la Variante Generale.

La Variante parziale in oggetto modifica esplicitamente alcuni di questi documenti, quali l’Elaborato PN, “Norme di Attuazione”, la Tavola P2 “Territorio extraurbano, usi e vincoli”, e li integra con  la Relazione  e la Valutazione Ambientale Strategica.

La stessa Variante in oggetto risulta porsi però in contrasto con alcuni altri documenti del PRGC vigente, quali l’Elaborato B, “Consistenze superfici terreni e superfici edificate attualmente esistenti presso il centro ENEA del Comune Saluggia”, la Tavola GEO6, “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica” e  l’Elaborato GEO1 “Relazione geologico-tecnica”, per i quali la Variante non prevede modifiche.

Si fa rilevare che, per questi ultimi Elaborati non coinvolti nella Variante, non risulta possibile esprimere osservazioni in questa fase, e pertanto in questa fase essi si devono considerare immutati e le osservazioni di seguito presentate si sono dovute limitare al sola relazione tra la attuale Variante ed il loro contenuto.

Qualora il Comune di Saluggia ritenesse che anche questi elaborati dovessero essere oggetto di Variante, la attuale Variante dovrebbe essere integrata con la necessaria documentazione e nuovamente pubblicata, in modo da rendere possibili le osservazioni da parte degli interessati, tra i quali le scriventi associazioni.

 

1)  L’area su cui la Variante agisce è molto pericolosa.

La relazione del Sindaco contenuta nella deliberazione in oggetto ricorda che, nell’area della Variante proposta, si trova “il deposito di rifiuti radioattivi più pericoloso  d’Italia”.   Le Associazioni scriventi ritengono che tale pericolosità dipenda dalla quantità di sostanze radioattive  depositate  e  da almeno due fattori:

a) il pericolo di inondazioni disastrose che provochino la fuoriuscita di materiali radioattivi che verrebbero dilavati;

si fa rilevare che questo primo tipo di pericolosità permane certamente, e probabilmente si aggrava, per tutta l’area esterna al muro di difesa idraulica di proprietà ENEA coinvolta in questa variante sotto il nome di “Comparto B”;

si fa anche rilevare che, per quanto riguarda la documentazione di Piano Regolatore, anche all’interno del muro di difesa idraulica non vi è nessuna certificazione della mutata situazione di pericolosità, non essendo stato oggetto di Variante nessuno dei documenti di tipo geologico;

per quanto riguarda invece la classificazione del territorio oggetto di Variante (comparto A e comparto B, come evidenziati nella Tavola P2 Variante n 6, “Territorio extraurbano, usi e vincoli”) dal punto di vista delle Fasce Fluviali, tale territorio non appare “escluso dalla applicazione delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio Fasce Fluviali”, come indicato nella Relazione alla Variante in oggetto, ma bensì il comparto B è classificato come Fascia B a tutti gli effetti, mentre il comparto A è classificato in fascia C, come mostrano chiaramente la tavola grafica e la relativa legenda allegate alla deliberazione della Autorità di Bacino numero 75/2001, esplicitamente citata al primo comma dell’articolo 2 della stessa deliberazione;    la “esclusione” del comparto A (e comunque solo di questo) è pertanto da intendersi nei confronti delle sole Norme di Attuazione riguardanti la fascia B;

b) il pericolo di incidenti o attentati che producano fuoriuscita di materiali radioattivi che possano contaminare la falda sottostante, la quale alimenta, poco più a valle, i pozzi dell’Acquedotto del Monferrato, il  più esteso del Piemonte, che serve oltre 100 Comuni;

per questo secondo tipo di pericolosità  si fa rilevare che la costruzione del muro di difesa idraulica non comporta alcun miglioramento, anzi è verosimilmente ipotizzabile un sensibile peggioramento che non ha potuto essere documentato nella Variante, e neppure formare  oggetto di indagine,  stante il mancato aggiornamento della relazione geologico-tecnica.

La carenza di analisi che si rileva a proposito della  pericolosità, e quindi della sicurezza collegata alla Variante proposta, appare agli scriventi come molto grave, e nessun contributo in proposito è individuabile anche nel documento di Valutazione Ambientale Strategica, sia perchè lo stesso si limita, come ben precisato persino nel titolo, “all’area d’impianto Eurex-Sogin”, sia perchè lo stesso, nel paragrafo 5.6 “Impatto sul sistema ambientale complessivo e sua prevedibile evoluzione”, a pagina 85, afferma esplicitamente che “in fase di valutazione non sono state trattate le problematiche legate alla presenza di materiali radioattivi ... esulando tale tipo di valutazione dagli obiettivi del presente rapporto ambientale”.

 

2)    Anziché costruire nuovi depositi a Saluggia, i materiali radioattivi vanno portati al più presto al Deposito Nazionale.

Come già evidenziato al punto 1), l’area sulla quale la Variante in esame esplica il proprio effetto è formalmente classificata nel seguente modo:

parte in fascia C del PSFF;

parte in fascia B del PSFF;

parte con classe di pericolosità geomorfologica 3a;

parte con classe di pericolosità geomorfologica 3b.

Pur volendosi limitare alla porzione classificata in fascia C, entro la quale pare di capire che Sogin, qualora ne divenisse proprietaria, intenderebbe collocare i nuovi depositi di materiali radioattivi, si osserva che le norme di attuazione del Piano per l’Assetto Idrogeologico della Autorità di Bacino, all’articolo 31,  prevedono che “compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C”.

La Variante in oggetto non approfondisce tale aspetto, neppure nella parte riguardante la Valutazione Ambientale Strategica, per la quale, come già detto,  nel paragrafo 5.6 “Impatto sul sistema ambientale complessivo e sua prevedibile evoluzione”, a pagina 85, si afferma esplicitamente che “in fase di valutazione non sono state trattate le problematiche legate alla presenza di materiali radioattivi ... esulando tale tipo di valutazione dagli obiettivi del presente rapporto ambientale”.

In assenza dei dovuti approfondimenti (in merito ai quali si ribadisce che le scriventi associazioni si riservano di esercitare il diritto di formulare osservazioni) appare verosimile che la pericolosità della situazione attuale possa seriamente e significativamente diminuire solo con il trasporto dei materiali radioattivi presso un Deposito Nazionale, correttamente e democraticamente individuato, la cui realizzazione è prevista  da varie leggi vigenti.

Si esprime viva preoccupazione  per il mancato rispetto da parte del Governo dei tempi previsti dalle normative per la individuazione di tale deposito, perchè questo ingiustificato ritardo aumenta il rischio per la popolazione e l’ambiente.

Altrettanta viva preoccupazione si esprime in merito alla realizzazione di nuovi depositi, classificati come “non definitivi”, ma sulla cui scadenza nessuno oggi  può dare certezze, visto che per il deposito nazionale non si è fatto finora assolutamente nulla.

Questi nuovi depositi  determineranno indirettamente un allungamento dei tempi di permanenza dei materiali radioattivi a Saluggia, in questa zona del tutto inidonea, con un ingiustificato aumento del rischio per le popolazioni e per l’ambiente.

 

3) La Variante proposta cancella ingiustificatamente le prescrizioni di sicurezza imposte dalla Regione.  

La Regione Piemonte, approvando il Piano Regolatore attualmente vigente il 30 ottobre 2000, vi aveva giustamente introdotto “d’autorità” due importantissime prescrizioni di sicurezza:

·          devono essere sempre fatte salve le risultanze delle indagini geologiche allegate al Piano Regolatore (che evidenziano la pericolosità dovuta alle inondazioni e quella dovuta alla vulnerabilità della falda sottostante in caso di incidenti);

·          nell’area nucleare non si possono fare nuove costruzioni, nè completamenti.

L’attuale Variante parziale non modifica la relazione geologico-tecnica e le classi di pericolosità geomorfologica assegnate al territorio oggetto di Variante, non mette in discussione il rischio esistente per la falda sottostante, ma ciononostante essa va ad annullare le prescrizioni di sicurezza introdotte dalla Regione nel 2000.

Se il Comune di Saluggia ritenesse di voler modificare anche la relazione geologico-tecnica che attualmente fa parte del Piano Regolatore vigente per aggiornarla rispetto alla nuova situazione, anche questo documento dovrebbe essere oggetto di Variante, e le Associazioni scriventi sarebbero interessate a presentare le proprie osservazioni specifiche.

Si fa inoltre rilevare che anche durante il processo di formazione del Piano Regolatore vigente la Regione Piemonte aveva formulato osservazioni specificamente riguardanti l’area oggetto della attuale Variante.  Tali osservazioni avevano indotto il Comune di Saluggia ad introdurre nel Piano stesso specifiche restrizioni, approvate con delibera di Consiglio Comunale numero 47 del 20 giugno 1997 (il testo di questa delibera fa ufficialmente parte della documentazione costituente il PRG vigente), la quale presenta come allegato B una specifica Relazione “Determinazioni in merito alle osservazioni ed ai rilievi formulati dall’Assessorato regionale all’Urbanistica”.  In questa ultima relazione viene tra l’altro introdotta la seguente restrizione riguardante specificamente l’area oggetto della attuale Variante:

“SUE 15 - ... Non è consentita la costruzione di strutture edilizie ed impianti destinati alla lavorazione o stoccaggio di rifiuti radioattivi in siti esterni all’area ENEA attualmente recintata.

Si ricorda che il termine “attualmente” contenuto nella prescrizione si riferisce alla data della deliberazione di Consiglio Comunale sopra indicata, e cioè il 20 giugno 1997.

La Variante in esame abroga anche questa prescrizione tuttora vigente, consentendo sia a Sogin (qualora divenisse proprietaria di una parte dell’area), sia ad ENEA di utilizzare l’intera area di proprietà.

A parere delle Associazioni scriventi l’eliminazione delle suddette prescrizioni e restrizioni imposte, direttamente o indirettamente, dalla Regione Piemonte, al di là del fatto che la si possa considerare opportuna o inopportuna,  avrebbe dovuto essere affrontata  con lo strumento della Variante strutturale, e quindi con il coinvolgimento della Regione stessa.

 

4)  La Variante proposta consente di realizzare nuovi depositi nucleari persino all’esterno del muro di difesa idraulica.

Premesso che il muro di difesa idraulica realizzato nel 2002 non riduce per nulla i rischi per la falda in caso di incidente o di attentato, rischi che rimangono pertanto elevatissimi in tutta l’area, si fa  rilevare che, anche per quanto riguarda le inondazioni, la Variante aumenta i rischi, in quanto consente di realizzare nuovi impianti e depositi nucleari persino fuori dall’area circondata dal muro, cioè nel “Comparto B”, per il quale queste opere sono esplicitamente consentite quando vengono realizzate attraverso operazioni di  ristrutturazione.

Infatti la Variante in oggetto assegna al cosiddetto “Comparto B”, cioè all’area di attuale proprietà dell’ENEA esterna al muro di difesa idraulica, gli stessi obiettivi urbanistici previsti per il “Comparto A” interno a tale muro, e pertanto, a solo titolo di esempio, anche “realizzazione e gestione degli impianti per il trattamento e l’inertizzazione dei rifiuti attualmente presenti” nonchè “attuazione, realizzazione e gestione delle attività e degli impianti per la custodia temporanea dei prodotti risultanti dalle attività sopra descritte”.

Inoltre, fra i tipi di intervento ammessi per il “Comparto B” (all’esterno del muro di difesa idraulica), vi è la “Ristrutturazione edilizia” che è definita all’articolo 11 delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore vigente come intervento che può portare ad una ristrutturazione totale, senza vincoli, e quindi anche con aumento di superfici e di volumi.

 

5) Per realizzare i nuovi depositi dei materiali radioattivi già esistenti non sarà necessario superare la VIA.

Le Norme Tecniche di Attuazione della Variante prevedono, per il Comparto A, nel paragrafo “Modalità di intervento”, che “I titoli abilitativi sono subordinati all’espressione del pronunciamento di compatibilità ambientale”, cioè che le costruzioni saranno subordinate al superamento della cosiddetta  Valutazione di Compatibilità Ambientale.

Le normative vigenti (DPR 11.2.1998, art 1) non prevedono però tale obbligo per tutti i tipi di impianti che trattano sostanze radioattive: ad esempio non ne sono soggetti i depositi temporanei fino a dieci anni (rinnovabili!), nè quelli in cui si depositano sostanze radioattive già presenti in loco, come nel caso di Saluggia.

La norma introdotta appare quindi inefficace ed essa porta ingiustificatamente a credere in una procedura successiva di verifica che nella maggioranza dei casi non sarà effettuata.

Anche il documento di Valutazione Ambientale Strategica,  nel paragrafo 5.6 “Impatto sul sistema ambientale complessivo e sua prevedibile evoluzione”, a pagina 85, afferma esplicitamente che “... non sono state trattate le problematiche legate alla presenza di materiali radioattivi, da valutarsi attentamente in fase di VIA”, e rinvia così ingiustificatamente tali problematiche ad una fase successiva di valutazione che, come sopra accennato, non sarà obbligatoria se non in alcuni casi particolari.

6) Presenza di carenze ed incongruenze formali.

La deliberazione del Consiglio Comunale di Saluggia numero 30 del 7 luglio 2005 con la quale la Variante in esame è stata adottata e la documentazione allegata costituente la Variante stessa presentano numerose carenze ed incongruenze formali che, a giudizio delle scriventi Associazioni ambientaliste, rendono necessario l’annullamento di tutto il procedimento.

 

A) Il dispositivo di tale deliberazione dice testualmente: “delibera di adottare la variante parziale n. 6 al PRGC vigente relativa all’area di proprietà ENEA ricompresa all’interno della perimetrazione della difesa idraulica realizzata in forza della OPCM 3130 del 30.01.2001”.

Dall’elaborato grafico “Tav. P2 P.R.G. Variante” si rileva invece che  la Variante è relativa ad un’area molto più vasta. che comprende praticamente tutta la proprietà dell’ENEA, ed è pari ad oltre duecentotrentamila metri quadrati, cioè più del doppio rispetto a quella compresa entro il muro di difesa idraulica.

 

B) Il primo comma dell’articolo 34.1 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante in oggetto specifica che “Il presente articolo è relativo alle aree, alla data della formazione della presente variante, di proprietà dell’ENEA ricomprese nel perimetro della difesa idraulica ...”.

Lo stesso articolo 34.1 contiene invece norme per il Comparto B, completamente esterno al perimetro della difesa idraulica.

 

C) La tavola "P2 PRG Variante", allegata deliberazione del Consiglio Comunale di Saluggia numero 30 del 7 luglio 2005 con la quale la Variante in esame è stata adottata, presenta l’area su cui la Variante esplica i propri effetti identificandola come SUE 15, e suddividendola in Comparto A e Comparto B.

La somma delle superfici dei due comparti, rilevata dalla tavola in esame, risulta agli scriventi consistere in oltre 230.000 metri quadrati.

L’elaborato B del PRGC vigente “Consistenze superfici terreni e superfici edificate attualmente esistenti presso il centro ENEA del Comune Saluggia”, non sottoposto al procedimento di Variante, fornisce per tale area un valore di metri quadrati 189.358, con una differenza di oltre quarantamila metri quadrati.

Se ne può dedurre che l’area oggetto di Variante è addirittura molto superiore alla intera superficie di proprietà dell’ENEA, oppure che anche l’elaborato B del PRGC vigente deve essere modificato. In quest’ultimo caso le scriventi Associazioni dichiarano il proprio interesse ad esprimere ulteriori osservazioni.

 

D) Nelle Norme Tecniche di Attuazione della Variante in oggetto non sono precisati nè i vincoli dimensionali per le costruzioni, nè i rapporti di copertura, e neppure le superfici territoriali, nè per il Comparto A, nè per il Comparto B.

 

E) Il documento di Valutazione Ambientale Strategica appare totalmente insufficiente.

Esso si limita infatti “all’area d’impianto Eurex-Sogin”, come ben precisato persino nel titolo, e pertanto non considera per nulla il Comparto B, e considera comunque solo una parte del comparto A.

Inoltre il documento  trascura il più importante aspetto di rischio per l’area in esame, che è ovviamente costituito dalla presenza di sostanze radioattive: infatti, nel paragrafo 5.6 “Impatto sul sistema ambientale complessivo e sua prevedibile evoluzione”, a pagina 85, afferma esplicitamente che “in fase di valutazione non sono state trattate le problematiche legate alla presenza di materiali radioattivi ... esulando tale tipo di valutazione dagli obiettivi del presente rapporto ambientale”.

Infine il documento appare carente persino rispetto al contenuto di legge previsto all’allegato F della Legge Regionale 40/1998.

 

F) Appare ingiustificata la scelta di sottoporre a Variante un’area così estesa.

Se la motivazione del procedimento fosse stata unicamente quella di consentire a Sogin di solidificare i rifiuti radioattivi liquidi presenti, la Variante avrebbe potuto essere limitata ad una sola parte del comparto A, quella che sarà ceduta da ENEA a Sogin in base alla apposita Ordinanza del Commissario Generale Jean, la quale, non si sa per quale motivo, non ha finora trovato attuazione.

Non si comprendono invece le motivazioni che hanno portato a sottoporre a Variante un’area così vasta,  e l’intero procedimento appare pertanto immotivato.

 

G) Tra le numerose modifiche imposte dalla Regione “ex-officio” all’atto della approvazione del PRGC vigente, è particolarmente rilevante l’aggiunta, all’articolo 1 delle norme, della seguente prescrizione generale: “Sono fatte salve ... " (oltre alle limitazioni di intervento contenute nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, ndr) "... le risultanze delle indagini geologiche allegate al Piano Regolatore”.

La Variante in oggetto pare agli scriventi che si ponga invece in contrasto con le risultanze di tali indagini geologiche, anche per il fatto che le stesse, non essendo oggetto di variante, non sono state attualizzate.

 

H) E’ già stata avviata dalla Amministrazione Comunale di Saluggia (con deliberazione n. 22 del 21 marzo 2005) la formazione di una Variante strutturale del PRGC vigente che riguarderà tutta l’area fluviale del territorio comunale e che quindi ricomprenderà anche il territorio oggetto della variante parziale in esame. Tale variante strutturale permetterebbe di aggiornare gli studi idrogeologici e di pubblicarli, e si concluderebbe con il coinvolgimento della Regione per l’approvazione, in modo appropriato rispetto alla delicatezza dell’area in esame.

 

7) Si propone che la Variante in oggetto venga annullata.

Si propone  pertanto, nell’interesse della pubblica sicurezza e della tutela dell’ambiente, di annullare la Variante in oggetto, e di procedere ad una Variante Strutturale che, al di fuori del muro di sicurezza idraulica vieti ogni nuovo impianto o deposito, con qualsiasi tipo di intervento esso venga realizzato, mentre all’interno del muro preveda che i depositi, anche se formalmente  “non definitivi”, vengano consentiti solo quando sia dimostrabile la loro temporaneità, cioè dopo che sia stato individuato il Deposito Nazionale, e solamente per il sito Sogin e per i materiali radioattivi già oggi esistenti.

 

Saluggia, 10 agosto 2005

 

A nome di:

Legambiente Vercelli ONLUS di Volontariato

Gruppo “Salix alba” - Pro Natura – Saluggia (VC)

 

Gian Piero Godio – Via San Rocco, 32 – 28013 Gattico (NO)

tel. 0322-88.01.61   e-mail ggodio@tiscali.it