Legambiente Vercelli ONLUS di Volontariato - P.za Cesare Battisti - 13100 Vercelli
Pro Natura - Gruppo “Salix alba” - Via
Faldella,1 - 13040 Saluggia
del Comune
di Saluggia
Oggetto: Osservazioni e proposte nel pubblico
interesse, ai sensi della LR 56/1977, alla Variante parziale al Piano
Regolatore del Comune Saluggia (VC), relativa al centro ENEA, adottata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 7 luglio 2005
In merito alla Variante in oggetto, le associazioni ambientaliste Legambiente Vercelli, ONLUS di Volontariato, e Pro Natura, Gruppo Salix alba di Saluggia, competenti per territorio, interessate alla tutela della salute e dell’ambiente, presentano le seguenti osservazioni e proposte.
-- Osservazione
preliminare.
Il Piano Regolatore Generale Comunale di Saluggia vigente risulta agli scriventi costituito inscindibilmente da una serie di documenti specificati dettagliatamente nella deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 30 ottobre 2000, numero 3-1167 con la quale è stata approvata la Variante Generale.
La Variante parziale in oggetto modifica esplicitamente alcuni di questi documenti, quali l’Elaborato PN, “Norme di Attuazione”, la Tavola P2 “Territorio extraurbano, usi e vincoli”, e li integra con la Relazione e la Valutazione Ambientale Strategica.
La stessa Variante in oggetto risulta porsi però in contrasto con alcuni altri documenti del PRGC vigente, quali l’Elaborato B, “Consistenze superfici terreni e superfici edificate attualmente esistenti presso il centro ENEA del Comune Saluggia”, la Tavola GEO6, “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica” e l’Elaborato GEO1 “Relazione geologico-tecnica”, per i quali la Variante non prevede modifiche.
Si fa rilevare che, per questi ultimi Elaborati non coinvolti nella Variante, non risulta possibile esprimere osservazioni in questa fase, e pertanto in questa fase essi si devono considerare immutati e le osservazioni di seguito presentate si sono dovute limitare al sola relazione tra la attuale Variante ed il loro contenuto.
Qualora il Comune di Saluggia ritenesse che anche questi elaborati dovessero essere oggetto di Variante, la attuale Variante dovrebbe essere integrata con la necessaria documentazione e nuovamente pubblicata, in modo da rendere possibili le osservazioni da parte degli interessati, tra i quali le scriventi associazioni.
1)
L’area su cui la Variante agisce è molto pericolosa.
La
relazione del Sindaco contenuta nella deliberazione in oggetto ricorda che,
nell’area della Variante proposta, si trova “il
deposito di rifiuti radioattivi più pericoloso
d’Italia”. Le Associazioni
scriventi ritengono che tale pericolosità dipenda dalla quantità di sostanze
radioattive depositate e da
almeno due fattori:
a) il pericolo di inondazioni disastrose che
provochino la fuoriuscita di materiali radioattivi che verrebbero dilavati;
si fa rilevare che questo primo tipo di pericolosità
permane certamente, e probabilmente si aggrava, per tutta l’area esterna al
muro di difesa idraulica di proprietà ENEA coinvolta in questa variante sotto
il nome di “Comparto B”;
si fa anche rilevare che, per quanto riguarda la
documentazione di Piano Regolatore, anche all’interno del muro di difesa
idraulica non vi è nessuna certificazione della mutata situazione di
pericolosità, non essendo stato oggetto di Variante nessuno dei documenti di
tipo geologico;
per quanto riguarda invece la classificazione del
territorio oggetto di Variante (comparto A e comparto B, come evidenziati nella
Tavola P2 Variante n 6, “Territorio extraurbano, usi e vincoli”) dal punto di
vista delle Fasce Fluviali, tale territorio non appare “escluso dalla
applicazione delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio Fasce Fluviali”, come
indicato nella Relazione alla Variante in oggetto, ma bensì il comparto B è
classificato come Fascia B a tutti gli effetti, mentre il comparto A è
classificato in fascia C, come mostrano chiaramente la tavola grafica e la
relativa legenda allegate alla deliberazione della Autorità di Bacino numero 75/2001,
esplicitamente citata al primo comma dell’articolo 2 della stessa
deliberazione; la “esclusione” del
comparto A (e comunque solo di questo) è pertanto da intendersi nei confronti
delle sole Norme di Attuazione riguardanti la fascia B;
b) il pericolo di incidenti o attentati che
producano fuoriuscita di materiali radioattivi che possano contaminare la falda
sottostante, la quale alimenta, poco più a valle, i pozzi dell’Acquedotto del
Monferrato, il più esteso del Piemonte,
che serve oltre 100 Comuni;
per questo secondo tipo di pericolosità si fa rilevare che la costruzione del muro
di difesa idraulica non comporta alcun miglioramento, anzi è verosimilmente
ipotizzabile un sensibile peggioramento che non ha potuto essere documentato
nella Variante, e neppure formare
oggetto di indagine, stante il
mancato aggiornamento della relazione geologico-tecnica.
La
carenza di analisi che si rileva a proposito della pericolosità, e quindi della sicurezza collegata alla Variante
proposta, appare agli scriventi come molto grave, e nessun contributo in
proposito è individuabile anche nel documento di Valutazione Ambientale
Strategica, sia perchè lo stesso si limita, come ben precisato persino nel
titolo, “all’area d’impianto Eurex-Sogin”, sia perchè lo stesso, nel paragrafo
5.6 “Impatto sul sistema ambientale complessivo e sua prevedibile evoluzione”,
a pagina 85, afferma esplicitamente che “in fase di valutazione non sono state
trattate le problematiche legate alla presenza di materiali radioattivi ... esulando
tale tipo di valutazione dagli obiettivi del presente rapporto ambientale”.
2) Anziché costruire nuovi depositi a
Saluggia, i materiali radioattivi vanno portati al più presto al Deposito
Nazionale.
Come
già evidenziato al punto 1), l’area sulla quale la Variante in esame esplica il
proprio effetto è formalmente classificata nel seguente modo:
parte
in fascia C del PSFF;
parte
in fascia B del PSFF;
parte
con classe di pericolosità geomorfologica 3a;
parte
con classe di pericolosità geomorfologica 3b.
Pur
volendosi limitare alla porzione classificata in fascia C, entro la quale pare
di capire che Sogin, qualora ne divenisse proprietaria, intenderebbe collocare
i nuovi depositi di materiali radioattivi, si osserva che le norme di
attuazione del Piano per l’Assetto Idrogeologico della Autorità di Bacino,
all’articolo 31, prevedono che “compete
agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica regolamentare le
attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia
C”.
La
Variante in oggetto non approfondisce tale aspetto, neppure nella parte
riguardante la Valutazione Ambientale Strategica, per la quale, come già
detto, nel paragrafo 5.6 “Impatto sul
sistema ambientale complessivo e sua prevedibile evoluzione”, a pagina 85, si
afferma esplicitamente che “in fase di valutazione non sono state trattate le
problematiche legate alla presenza di materiali radioattivi ... esulando tale
tipo di valutazione dagli obiettivi del presente rapporto ambientale”.
In
assenza dei dovuti approfondimenti (in merito ai quali si ribadisce che le
scriventi associazioni si riservano di esercitare il diritto di formulare
osservazioni) appare verosimile che la pericolosità della situazione attuale
possa seriamente e significativamente diminuire solo con il trasporto dei
materiali radioattivi presso un Deposito Nazionale, correttamente e
democraticamente individuato, la cui realizzazione è prevista da varie leggi vigenti.
Si
esprime viva preoccupazione per il
mancato rispetto da parte del Governo dei tempi previsti dalle normative per la
individuazione di tale deposito, perchè questo ingiustificato ritardo aumenta
il rischio per la popolazione e l’ambiente.
Altrettanta
viva preoccupazione si esprime in merito alla realizzazione di nuovi depositi,
classificati come “non definitivi”, ma sulla cui scadenza nessuno oggi può dare certezze, visto che per il deposito
nazionale non si è fatto finora assolutamente nulla.
Questi
nuovi depositi determineranno
indirettamente un allungamento dei tempi di permanenza dei materiali
radioattivi a Saluggia, in questa zona del tutto inidonea, con un
ingiustificato aumento del rischio per le popolazioni e per l’ambiente.
3) La Variante proposta cancella ingiustificatamente le prescrizioni
di sicurezza imposte dalla Regione.
La Regione Piemonte, approvando il Piano Regolatore
attualmente vigente il 30 ottobre 2000, vi aveva giustamente introdotto
“d’autorità” due importantissime prescrizioni di sicurezza:
·
devono
essere sempre fatte salve le risultanze delle indagini geologiche allegate al
Piano Regolatore (che evidenziano la pericolosità dovuta alle inondazioni e
quella dovuta alla vulnerabilità della falda sottostante in caso di incidenti);
·
nell’area
nucleare non si possono fare nuove costruzioni, nè completamenti.
L’attuale Variante parziale non modifica la
relazione geologico-tecnica e le classi di pericolosità geomorfologica
assegnate al territorio oggetto di Variante, non mette in discussione il
rischio esistente per la falda sottostante, ma ciononostante essa va ad
annullare le prescrizioni di sicurezza introdotte dalla Regione nel 2000.
Se il Comune di Saluggia ritenesse di
voler modificare anche la relazione geologico-tecnica che attualmente fa parte
del Piano Regolatore vigente per aggiornarla rispetto alla nuova situazione,
anche questo documento dovrebbe essere oggetto di Variante, e le Associazioni
scriventi sarebbero interessate a presentare le proprie osservazioni
specifiche.
Si fa inoltre rilevare che anche durante il processo di formazione del Piano Regolatore vigente la Regione Piemonte aveva formulato osservazioni specificamente riguardanti l’area oggetto della attuale Variante. Tali osservazioni avevano indotto il Comune di Saluggia ad introdurre nel Piano stesso specifiche restrizioni, approvate con delibera di Consiglio Comunale numero 47 del 20 giugno 1997 (il testo di questa delibera fa ufficialmente parte della documentazione costituente il PRG vigente), la quale presenta come allegato B una specifica Relazione “Determinazioni in merito alle osservazioni ed ai rilievi formulati dall’Assessorato regionale all’Urbanistica”. In questa ultima relazione viene tra l’altro introdotta la seguente restrizione riguardante specificamente l’area oggetto della attuale Variante:
“SUE 15 - ... Non è consentita la costruzione di strutture edilizie ed impianti destinati alla lavorazione o stoccaggio di rifiuti radioattivi in siti esterni all’area ENEA attualmente recintata.
Si ricorda che il termine “attualmente”
contenuto nella prescrizione si riferisce alla data della deliberazione di
Consiglio Comunale sopra indicata, e cioè il 20 giugno 1997.
La Variante in esame abroga anche
questa prescrizione tuttora vigente, consentendo sia a Sogin (qualora divenisse
proprietaria di una parte dell’area), sia ad ENEA di utilizzare l’intera area
di proprietà.
A parere delle Associazioni scriventi
l’eliminazione delle suddette prescrizioni e restrizioni imposte, direttamente
o indirettamente, dalla Regione Piemonte, al di là del fatto che la si possa
considerare opportuna o inopportuna,
avrebbe dovuto essere affrontata
con lo strumento della Variante strutturale, e quindi con il
coinvolgimento della Regione stessa.
4) La Variante proposta consente di
realizzare nuovi depositi nucleari persino all’esterno del muro di difesa idraulica.
Premesso che il muro di difesa
idraulica realizzato nel 2002 non riduce per nulla i rischi per la falda in
caso di incidente o di attentato, rischi che rimangono pertanto elevatissimi in
tutta l’area, si fa rilevare che, anche
per quanto riguarda le inondazioni, la Variante aumenta i rischi, in quanto
consente di realizzare nuovi impianti e depositi nucleari persino fuori
dall’area circondata dal muro, cioè nel “Comparto B”, per il quale queste opere
sono esplicitamente consentite quando vengono realizzate attraverso operazioni
di ristrutturazione.
Infatti la Variante in oggetto assegna
al cosiddetto “Comparto B”, cioè all’area di attuale proprietà dell’ENEA
esterna al muro di difesa idraulica, gli stessi obiettivi urbanistici previsti
per il “Comparto A” interno a tale muro, e pertanto, a solo titolo di esempio,
anche “realizzazione e gestione degli impianti per il trattamento e
l’inertizzazione dei rifiuti attualmente presenti” nonchè “attuazione,
realizzazione e gestione delle attività e degli impianti per la custodia
temporanea dei prodotti risultanti dalle attività sopra descritte”.
Inoltre, fra i tipi di intervento
ammessi per il “Comparto B” (all’esterno del muro di difesa idraulica), vi è la
“Ristrutturazione edilizia” che è definita all’articolo 11 delle Norme di
Attuazione del Piano Regolatore vigente come intervento che può portare ad una
ristrutturazione totale, senza vincoli, e quindi anche con aumento di superfici
e di volumi.
5) Per realizzare
i nuovi depositi dei materiali radioattivi già esistenti non sarà necessario
superare la VIA.
Le Norme Tecniche di Attuazione della Variante prevedono, per il Comparto A, nel paragrafo “Modalità di intervento”, che “I titoli abilitativi sono subordinati all’espressione del pronunciamento di compatibilità ambientale”, cioè che le costruzioni saranno subordinate al superamento della cosiddetta Valutazione di Compatibilità Ambientale.
Le normative vigenti (DPR 11.2.1998, art 1) non prevedono però tale obbligo per tutti i tipi di impianti che trattano sostanze radioattive: ad esempio non ne sono soggetti i depositi temporanei fino a dieci anni (rinnovabili!), nè quelli in cui si depositano sostanze radioattive già presenti in loco, come nel caso di Saluggia.
La norma introdotta appare quindi inefficace ed essa porta ingiustificatamente a credere in una procedura successiva di verifica che nella maggioranza dei casi non sarà effettuata.
Anche il documento di Valutazione Ambientale Strategica, nel paragrafo 5.6 “Impatto sul sistema ambientale complessivo e sua prevedibile evoluzione”, a pagina 85, afferma esplicitamente che “... non sono state trattate le problematiche legate alla presenza di materiali radioattivi, da valutarsi attentamente in fase di VIA”, e rinvia così ingiustificatamente tali problematiche ad una fase successiva di valutazione che, come sopra accennato, non sarà obbligatoria se non in alcuni casi particolari.
6) Presenza di carenze ed
incongruenze formali.
La deliberazione del Consiglio Comunale di Saluggia numero 30 del 7 luglio 2005 con la quale la Variante in esame è stata adottata e la documentazione allegata costituente la Variante stessa presentano numerose carenze ed incongruenze formali che, a giudizio delle scriventi Associazioni ambientaliste, rendono necessario l’annullamento di tutto il procedimento.
A) Il dispositivo di tale deliberazione dice testualmente:
“delibera di adottare la variante parziale n. 6 al PRGC vigente relativa
all’area di proprietà ENEA ricompresa all’interno della perimetrazione della difesa
idraulica realizzata in forza della OPCM 3130 del 30.01.2001”.
Dall’elaborato grafico “Tav. P2 P.R.G.
Variante” si rileva invece che la
Variante è relativa ad un’area molto più vasta. che comprende praticamente
tutta la proprietà dell’ENEA, ed è pari ad oltre duecentotrentamila metri
quadrati, cioè più del doppio rispetto a quella compresa entro il muro di
difesa idraulica.
B) Il primo comma dell’articolo 34.1 delle Norme Tecniche di
Attuazione della Variante in oggetto specifica che “Il presente articolo è
relativo alle aree, alla data della formazione della presente variante, di
proprietà dell’ENEA ricomprese nel perimetro della difesa idraulica ...”.
Lo stesso articolo 34.1 contiene invece
norme per il Comparto B, completamente esterno al perimetro della difesa
idraulica.
C) La tavola "P2 PRG Variante", allegata
deliberazione del Consiglio Comunale di Saluggia numero 30 del 7 luglio 2005
con la quale la Variante in esame è stata adottata, presenta l’area su cui la
Variante esplica i propri effetti identificandola come SUE 15, e suddividendola
in Comparto A e Comparto B.
La somma delle superfici dei due comparti, rilevata dalla tavola in esame, risulta agli scriventi consistere in oltre 230.000 metri quadrati.
L’elaborato B del PRGC vigente “Consistenze
superfici terreni e superfici edificate attualmente esistenti presso il centro
ENEA del Comune Saluggia”, non sottoposto al procedimento di Variante, fornisce
per tale area un valore di metri quadrati 189.358, con una differenza di oltre
quarantamila metri quadrati.
Se ne può dedurre che l’area oggetto di
Variante è addirittura molto superiore alla intera superficie di proprietà
dell’ENEA, oppure che anche l’elaborato B del PRGC vigente deve essere
modificato. In quest’ultimo caso le scriventi Associazioni dichiarano il
proprio interesse ad esprimere ulteriori osservazioni.
D) Nelle Norme Tecniche di Attuazione della Variante in
oggetto non sono precisati nè i vincoli dimensionali per le costruzioni, nè i rapporti
di copertura, e neppure le superfici territoriali, nè per il Comparto A, nè per
il Comparto B.
E) Il documento di Valutazione Ambientale Strategica appare
totalmente insufficiente.
Esso si limita infatti “all’area
d’impianto Eurex-Sogin”, come ben precisato persino nel titolo, e pertanto non
considera per nulla il Comparto B, e considera comunque solo una parte del
comparto A.
Inoltre il documento trascura il più importante aspetto di
rischio per l’area in esame, che è ovviamente costituito dalla presenza di
sostanze radioattive: infatti, nel paragrafo 5.6 “Impatto sul sistema
ambientale complessivo e sua prevedibile evoluzione”, a pagina 85, afferma
esplicitamente che “in fase di valutazione non sono state trattate le
problematiche legate alla presenza di materiali radioattivi ... esulando tale
tipo di valutazione dagli obiettivi del presente rapporto ambientale”.
Infine il documento appare carente
persino rispetto al contenuto di legge previsto all’allegato F della Legge
Regionale 40/1998.
F) Appare ingiustificata la scelta di sottoporre a Variante
un’area così estesa.
Se la motivazione del procedimento
fosse stata unicamente quella di consentire a Sogin di solidificare i rifiuti
radioattivi liquidi presenti, la Variante avrebbe potuto essere limitata ad una
sola parte del comparto A, quella che sarà ceduta da ENEA a Sogin in base alla
apposita Ordinanza del Commissario Generale Jean, la quale, non si sa per quale
motivo, non ha finora trovato attuazione.
Non si comprendono invece le
motivazioni che hanno portato a sottoporre a Variante un’area così vasta, e l’intero procedimento appare pertanto
immotivato.
G) Tra le numerose modifiche imposte dalla Regione
“ex-officio” all’atto della approvazione del PRGC vigente, è particolarmente
rilevante l’aggiunta, all’articolo 1 delle norme, della seguente prescrizione
generale: “Sono fatte salve ... " (oltre alle limitazioni di intervento
contenute nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, ndr) "... le risultanze
delle indagini geologiche allegate al Piano Regolatore”.
La Variante in oggetto pare agli
scriventi che si ponga invece in contrasto con le risultanze di tali indagini
geologiche, anche per il fatto che le stesse, non essendo oggetto di variante,
non sono state attualizzate.
H) E’ già stata avviata dalla Amministrazione Comunale di
Saluggia (con deliberazione n. 22 del 21 marzo 2005) la formazione di una
Variante strutturale del PRGC vigente che riguarderà tutta l’area fluviale del
territorio comunale e che quindi ricomprenderà anche il territorio oggetto
della variante parziale in esame. Tale variante strutturale permetterebbe di
aggiornare gli studi idrogeologici e di pubblicarli, e si concluderebbe con il
coinvolgimento della Regione per l’approvazione, in modo appropriato rispetto
alla delicatezza dell’area in esame.
7) Si propone che la Variante in
oggetto venga annullata.
Si
propone pertanto, nell’interesse della
pubblica sicurezza e della tutela dell’ambiente, di annullare la Variante in
oggetto, e di procedere ad una Variante Strutturale che, al di fuori del muro
di sicurezza idraulica vieti ogni nuovo impianto o deposito, con qualsiasi tipo
di intervento esso venga realizzato, mentre all’interno del muro preveda che i
depositi, anche se formalmente “non
definitivi”, vengano consentiti solo quando sia dimostrabile la loro
temporaneità, cioè dopo che sia stato individuato il Deposito Nazionale, e
solamente per il sito Sogin e per i materiali radioattivi già oggi esistenti.
A nome di:
Legambiente Vercelli ONLUS di Volontariato
Gruppo
“Salix alba” - Pro Natura – Saluggia (VC)
Gian Piero Godio – Via San
Rocco, 32 – 28013 Gattico (NO)
tel. 0322-88.01.61
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